Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni volte a favorire il rientro  nell'ordinario  in  seguito
  alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 
 
  1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia
((di COVID-19)) le  misure  di  contrasto  in  ambito  organizzativo,
operativo e logistico emanate  con  ordinanze  di  protezione  civile
durante  la  vigenza  dello  stato  di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  da
ultimo prorogato fino al 31  marzo  2022,  preservando,  fino  al  31
dicembre 2022, la necessaria capacita' operativa e di pronta reazione
delle   strutture   durante   la   fase   di   progressivo    rientro
nell'ordinario, possono essere adottate una o piu' ordinanze ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 26 ((del codice di cui al))  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze,  da  adottare,
((nel rispetto dei principi di adeguatezza e  di  proporzionalita',))
entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata
delle   Amministrazioni   competenti,   possono   contenere    misure
derogatorie negli ambiti di cui al  primo  periodo,  individuate  nel
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre
2022. Le ordinanze di cui al  presente  articolo  sono  adottate  nel
limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
sono comunicate tempestivamente alle Camere. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  26  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22  gennaio
          2018, n. 17: 
                «Art. 26  (Ordinanze  volte  a  favorire  il  rientro
          nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo  nazionale
          (Articoli 5 legge 225/1992;  Articoli  107  e  108  decreto
          legislativo  112/1998;  Articolo  1,   comma   422,   legge
          147/2013). - 1. Almeno trenta giorni prima  della  scadenza
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e'  adottata
          apposita  ordinanza  volta  a  favorire   e   regolare   il
          proseguimento dell'esercizio delle  funzioni  commissariali
          in  via  ordinaria  nel  coordinamento  degli   interventi,
          conseguenti all'evento, pianificati e non ancora  ultimati.
          Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
          pubblica,  con  tale  ordinanza  possono  essere   altresi'
          emanate, per la durata massima di sei mesi non  prorogabile
          e per i soli interventi connessi  all'evento,  disposizioni
          derogatorie,   nel   rispetto   dei    principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico  e  delle   norme   dell'Unione
          europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e  di
          acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione  di
          termini  analiticamente  individuati.   Con   la   medesima
          ordinanza  possono  essere  inoltre  consentite   eventuali
          rimodulazioni del piano degli interventi entro  il  termine
          della scadenza della contabilita'  speciale  e  nel  limite
          delle risorse ancora disponibili, previa  approvazione  del
          Capo del Dipartimento della protezione civile. 
                2. Con l'ordinanza di cui al comma 1  e'  individuata
          l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga  prevista
          ai sensi dell'articolo 27, comma  5,  e'  autorizzata  alla
          gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita'
          puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma  1
          che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
          scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si  rendono
          disponibili  a  seguito   della   revoca   possono   essere
          utilizzate  per  la  realizzazione  di   nuovi   interventi
          strettamente connessi  al  superamento  dell'emergenza.  La
          medesima ordinanza individua  anche  le  modalita'  per  la
          prosecuzione   degli   interventi   senza   soluzione    di
          continuita',  fino  all'effettivo  subentro  dell'autorita'
          competente in via ordinaria. 
                3. Per la prosecuzione degli interventi non  ultimati
          e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con
          le  disponibilita'  che  residuano  alla   chiusura   della
          contabilita'  speciale  si  provvede  ai  sensi  di  quanto
          previsto dall'articolo 27, comma 5.».